Art. 28 c. 1 – Pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali
1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le province pubblicano i rendiconti di cui all’articolo 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell’impiego delle risorse utilizzate. Sono altresì pubblicati gli atti e le relazioni degli organi di controllo.
Spiacenti, ma non ci sono articoli per questa categoria.
Ti informiamo che, per migliorare la tua esperienza di navigazione su questo sito, utilizziamo diversi tipi di cookies, tra cui cookies a scopo di profilazione che ci consentono di accedere a dati personali raccolti durante la navigazione. Alla pagina informativa estesa è possibile negare il consenso all'installazione di qualunque cookie. Cliccando su “Accetto” o continuando la navigazione saranno attivati tutti i cookies specificati in dettaglio nella informativa estesa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679.AccettoInformativa estesa