Art. 41, c. 6 – Trasparenza del servizio sanitario nazionale
6. Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa», il tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.
Spiacenti, ma non ci sono articoli per questa categoria.
Ti informiamo che, per migliorare la tua esperienza di navigazione su questo sito, utilizziamo diversi tipi di cookies, tra cui cookies a scopo di profilazione che ci consentono di accedere a dati personali raccolti durante la navigazione. Alla pagina informativa estesa è possibile negare il consenso all'installazione di qualunque cookie. Cliccando su “Accetto” o continuando la navigazione saranno attivati tutti i cookies specificati in dettaglio nella informativa estesa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679.AccettoInformativa estesa